norme tecniche di attuazione

errare humanum est, perseverare autem diabolicum
L'Assise termina ben oltre le ore 3:00 di notte del 4 giugno 2010 con un risultato già dato per scontato ed un canovaccio che si ripete costantemente. Il Consiglio passava all'esame la modifica delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore vigente del Comune di Roseto degli Abruzzi, modifiche rese necessarie dopo l'evolversi di numerosi casi di “contenzioso” tra confinanti in materia di distanze tra edifici che hanno spinto l'Amministrazione a prendere adeguato provvedimento attraverso la delibera adottata, più volte posticipata in altre occasioni, che recita nella sua introduzione: “in considerazione delle recenti sentenze del Tribunale di Teramo, sezione distaccata di Atri...”.

Rimedio però che giunge in netto ritardo rispetto alle prime avvisaglie, anzi alle prime lettere dirigenziali che confermerebbero questo conflitto tra le norme del PRG e quelle della D.M. 1444/1968. “L'amministrazione non ha tenuto conto delle diverse comunicazioni dei dirigenti preposti – commenta Dante Di Marco - Il primo caso con la lettera dell'allora dirigente Arch. Osvaldo Mattei, datata 19 settembre 2002, comunicazione riproposta in seguito dallo stesso dirigente il 10 Giugno 2003, che metteva in evidenza questo conflitto.” Infatti il problema di conflitto tra le norme era già a conoscenza del Sindaco sin dal 2002, ma come ribadisce il Di Bonaventura a conclusione del punto “abbiamo aspettato che la giurisprudenza si consolidasse in merito – commenta Di Bonaventura – ed oggi dopo queste sentenze ne prendiamo atto e procediamo alla modifica.

Ma a dare manforte alla tesi del Consigliere Di Marco c'è una terza missiva questa volta del Dirigente che sostituì L'Arch. Lorenzo Patacchini in un periodo transitorio di assenza, l'Ing. Pier Luigi Gianforte, lettera datata 21 Giugno 2005. La comunicazione indirizzata al Sindaco, all'Assessore preposto ed al Segretario metteva in risalto che le disposizioni contenute nell'art. 22 delle norme di attuazione del PRG erano “illegittime” in quanto contrastavano con la DM 1444/68, pertanto nel periodo di assenza dell'Arch. Patacchini il Dirigente comunica “il sottoscritto – evidenzia l'Ing. Gianforte – anche a tutela dell'Ente di appartenenza, ritiene di non rilasciare permessi di costruire in contrasto con tale norma primaria.

Il dibattito terminato già a tarda notte, con il voto della maggioranza e l'astensione dei due consiglieri di centrodestra rimasti Norante e Di Marco, dopo che Cappucci, Avolio e Braca hanno abbandonato la seduta alla 01:00 per protesta contro l'arroganza della Giunta Di Bonaventura. Ma al cittadino che oggi si trova suo malgrado a dover porre rimedio per gli errori della politica, sorge spontanea la domanda:
  • Quali sono i confini tra applicare una norma che esiste dal 1968 e prenderne coscienza dopo le sentenze del Tribunale di Atri?
Molto probabilmente torna vero il detto “non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire”!

Di Raffaele Di Bonaventura

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