piano spiaggia bloccato

Consiglio Comunale del 27 ttobre 2009 Roseto degli Abruzzi
Esame Osservazioni al Piano Spiaggia


Appena dopo le prime battute il Consiglio Comunale iniziato alle 15:00 riguardante il Piano Spiaggia di Roseto degli Abruzzi viene sospeso. La minoranza ha presentato un maxi-emendamento che avrebbe rischiato di far impantanare definitivamente la discussione in merito alle osservazioni presentate dai cittadini dilatandone ulteriormente i tempi per l'approvazione. Questo è l'estremo tentativo da parte delle minoranze Pdl e Liberal Socialisti per poter aprire un dialogo in merito ad uno strumento urbanistico che a giusta ragione rappresenta per Roseto “la prima azienda”, cioè il turismo. Evidente la sorpresa, ma anche la difficoltà da parte della maggioranza di accettare condizioni e scendere a compromesso ma dopo una lunga sospensione e la ripresa circa le 17:00 deve arrendersi all'evidenza vedendo comunque la situazione immutata, con una opposizione agguerrita che ribatte punto per punto l'argomento in discussione.

Da tener presente anche le recenti votazioni per le primarie del PD che a Roseto in particolar modo hanno riequilibrato di fatto le correnti antagoniste all'interno del partito, hanno posto le basi per un probabile riassetto anche all'interno dello stessa giunta. La proposta avanzata da Marini (Liberal Socialisti) di aprire un dialogo e cercare di strutturare un emendamento che sia una sintesi delle numerosissime osservazioni degli operatori del settore, viene accolta con una certa difficoltà ed imbarazzo da parte della maggioranza. I Liberal Socialisti forti dell'appoggio degli operatori del settore sempre presenti ai lavori del consiglio chiedono un incontro con l'Amministrazione per trovare una possibile intesa sui punti spinosi della delibera. Pomo della discordia è di certo l'Art. 35 del regolamento edilizio che riguarda i “manufatti provvisori” che come a stralcio dell'articolo si legge -“necessari per far fronte ad esigenze stagionali o particolari sono soggetti a preventiva autorizzazione valida per un periodo non superiore a mesi sei”- articolo che prosegue -”I manufatti di cui al presente articolo possono essere realizzati anche su suolo demaniale di qualsiasi Ente ed Amministrazione ivi compresi le aree in gestione al Demanio Marittimo previo autorizzazione degli stessi e devono avere le dimensioni strettamente necessarie per l'uso cui sono destinati, essere realizzati in materiali che abbiano requisiti di agevole asportabilità e comunque conformi ai caratteri ambientali dei luoghi che verranno valutati dall’Amministrazione Comunale.... - continua - ....L'autorizzazione di cui sopra non sostituisce a nessun effetto la concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche”- Viene chiesta una seconda sospensione durata circa 2 ore al termine della quale vede la maggioranza del PD nella sofferta decisione di accettare questo confronto.

Discorde invece l'opinione di Braca (verdi-pdci) che comunque sia richiama l'attenzione sul fatto che le argomentazioni riguardanti l'Art.35 dovrebbero essere discusse “chiaramente” durante il Consiglio e non nelle “segrete stanze” della politica al di fuori della seduta pubblica, inoltre auspica ad una chiara presa di posizione dell'IDV in merito a questo argomento. Sembrerebbe che tutto ruoti attorno a tale norma che avrebbe consentito per un lungo periodo la possibilità di realizzare numerosi stabilimenti che ad oggi tutto hanno meno che il requisito di “facile amovibilità”. Il Consiglio chiude con l'esame della osservazione n. 19 alle 2:00 della notte non senza polemiche ma con il punto fermo che un'intesa “s'ha da fare”.
Pubblicato sul quotidiano La Città
Di Raffaele Di Bonaventura




Art. 35 del Regolamento edilizio di Roseto degli Abruzzi:
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Art. 35 - MANUFATTI PROVVISORI

Gli interventi volti ad insediare sul territorio manufatti provvisori anche non infissi al suolo, necessari per far fronte ad esigenze stagionali o particolari sono soggetti a preventiva autorizzazione valida per un periodo non superiore a mesi sei. Alla richiesta deve essere allegata apposita polizza fidejussoria relativa all’importo necessario per la rimozione del manufatto, importo che deve essere dichiarato e documentato dal richiedente e comunque non inferiore a L. 1.000.000 (un milione) e l’impegno a consentire comunque la rimozione dall’Amministrazione Comunale con totale onere a proprio carico.
I manufatti di cui al presente articolo possono essere realizzati anche su suolo demaniale

di qualsiasi Ente ed Amministrazione ivi compresi le aree in gestione al Demanio Marittimo previo autorizzazione degli stessi e devono avere le dimensioni strettamente necessarie per l'uso cui sono destinati, essere realizzati in materiali che abbiano requisiti di agevole asportabilità e comunque conformi ai caratteri ambientali dei luoghi che verranno valutati dall’Amministrazione Comunale.
Il soggetto autorizzato a insediare il manufatto provvisorio è tenuto a rimuovere lo stesso e a rimettere in ripristino l'area interessata alla scadenza del periodo previsto nell’autorizzazione e comunque nel termine di dieci giorni dalla richiesta dell’Amministrazione Comunale; in caso di mancata rimozione e rimessa in pristino, l'Amministrazione Comunale provvede direttamente con spese a carico dell'inadempiente.

L'autorizzazione di cui sopra non sostituisce a nessun effetto la concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. La realizzazione di manufatti provvisori non costituisce aumento di volume o superfici o localizzazione fissa; la realizzazione di manufatti provvisori non comporta in alcun modo costituzione di diritti relativamente a distanze da confini.

Si prescrive la necessità di specifico piano/regolamento per interventi da superficie superiore a mq.30, al fine di individuare caratteristiche tipologiche e materiali nonché altezze dei vari manufatti. In attesa della approvazione del piano in parola eventuali richieste eccedenti i limiti sopra descritti saranno sottoposte al regime autorizzatorio. 2
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