Ad esprimersi per primo Dante Di Marco -”Il piano Città Futura presentato solo di recente è stato favorito rispetto ad altre proposte che avevano la precedenza in base alla data di protocollo, dando una chiara rappresentazione della realtà politico-amministrativa di Roseto. La proposta della Cooperativa Città Futura, come espresso dall'art 23 comma 4 del Piano Territoriale Paesistico poteva essere inserito solo attraverso una variante al PRG o con un nuovo strumento urbanistico e non attraverso la procedura attuata del tutto illegittima.”-
Prende la parola Antonio Norante che sostiene -”Manca un bando di gara, in questo modo vengono favorite solo alcune aziende rispetto ad altre. A dimostrazione di tale tesi le dichiarazioni dell'attuale Capogruppo del PD il Consigliere Tacchetti che in un articolo di un quotidiano locale dell' 8 Marzo 2005, anticipò il nome della Cooperativa che avrebbe realizzato l'intervento, descrivendo anche l'area in questione. La Cooperativa ha acquistato l'area solo successivamente. Senza considerare che il valore delle aree non è affatto congruo rispetto al valore assegnato dal Comune di Roseto con le tabelle ai fini ICI”-
Commenta anche Grabriele Terramani (dirigente FI) -”Il Consiglio Comunale del 20 novembre è stato volutamente oscurato dalla maggioranza, avrebbero potuto effettuare le riprese televisive con l'unica accortezza di mandarle in onda solo dopo le votazioni, rispettando così la norma sulla par condicio, torneremo prossimamente a parlare in merito alla questione. ”-
Stante a queste dichiarazioni, del gruppo consigliare di minoranza che vede in una ottica di nuova collaborazione anche il gruppo Liberal Socialista il “Programma integrato di Intervento Città Futura” verrebbe configurato come l'ennesimo intervento edilizio fuori dalle regole, favorendo gli “amici degli amici” e non la collettività.
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Articolo 23 - Piano Territoriale Provincia di Teamo
Piano Territoriale Della Provincia di Teramo - Catografia
4. Nelle aree agricole periurbane, con eccezione di cui ai commi successivi, non saranno ammessi nuovi insediamenti urbanistici a destinazione residenziale e non residenziale, né per impianti produttivi agricoli e zootecnici ai sensi dell’art. 72della L.U.R. n° 18/83 e successive modificazioni e integrazioni.
Non sono comunque ammessi impianti produttivi agricoli o zootecnici di tipo industriale ed allevamenti di tipo intensivo. La sottrazione di terreni agricoli periurbani da destinarsi a nuovi insediamenti urbanistici è consentita, previa giustificata motivazione, solo in fase di nuovo strumento urbanistico comunale o di variante generale nel rispetto, comunque, delle attenzioni ambientali previste per tali aree dal P.T.P. Eventuali nuovi insediamenti urbanistici devono, comunque, essere concentrati in settori specifici e ridurre al minimo l’occupazione di suolo comunque inferiore al 30% della superficie territoriale. Resta ferma la possibilità di localizzazione di insediamenti di rilevante interesse comunale e sovracomunale in relazione a programmi, piani e norme di settore. Nuovi edifici potranno essere consentiti solo per residenze rurali e nuovi manufatti configuranti annessi agli impianti produttivi agricoli, e comunque per unità aziendali con superficie non inferiore ad ettari
-----Tratto dal quotidiano "La Città"
Articolo 23 - Piano Territoriale Provincia di Teamo
Piano Territoriale Della Provincia di Teramo - Catografia
4. Nelle aree agricole periurbane, con eccezione di cui ai commi successivi, non saranno ammessi nuovi insediamenti urbanistici a destinazione residenziale e non residenziale, né per impianti produttivi agricoli e zootecnici ai sensi dell’art. 72della L.U.R. n° 18/83 e successive modificazioni e integrazioni.
Non sono comunque ammessi impianti produttivi agricoli o zootecnici di tipo industriale ed allevamenti di tipo intensivo. La sottrazione di terreni agricoli periurbani da destinarsi a nuovi insediamenti urbanistici è consentita, previa giustificata motivazione, solo in fase di nuovo strumento urbanistico comunale o di variante generale nel rispetto, comunque, delle attenzioni ambientali previste per tali aree dal P.T.P. Eventuali nuovi insediamenti urbanistici devono, comunque, essere concentrati in settori specifici e ridurre al minimo l’occupazione di suolo comunque inferiore al 30% della superficie territoriale. Resta ferma la possibilità di localizzazione di insediamenti di rilevante interesse comunale e sovracomunale in relazione a programmi, piani e norme di settore. Nuovi edifici potranno essere consentiti solo per residenze rurali e nuovi manufatti configuranti annessi agli impianti produttivi agricoli, e comunque per unità aziendali con superficie non inferiore ad ettari
-----Tratto dal quotidiano "La Città"
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