Borsacchio

L'Avv. Celommi portavoce del Comitato della Riserva Borsacchio informa il Presidente del Consiglio di Roseto degli Abruzzi Domenico Rega
Sembra una situazione senza uscita quella creatasi a Roseto degli Abruzzi in merito alla riserva del Borsacchio, soprattutto sul discusso tema della "legittimità" degli atti prodotti.

Da una parte le opposizioni (Liberalsocialisti-PdL-Sinistra Democratica-Verdi/PdCI) insieme al portavoce della Riserva Naturale Guidata del Borsacchio che ricordano il travagliato iter burocratico ancora oggi lontano dalla conclusione per la definitiva approvazione del PAN del Prof. Nigro. Ad aggiungersi al coro anche l'Ing. Rapagnà - Consiglio 1 dic 2008. Dall'altra l'Amministrazione che ritiene di essere stata corretta in tutta la procedura seguita per portare lo strumento Urbanistico alla prossima adozione rivisitato nel suo "perimetro"

Le denunce di abusi edilizi all'interno della Riserva giungono dal WWF e dallo stesso Comitato della Riserva (sottopasso - pan inopportuno - concessioni demaniali ) dove ad oggi vigono le severe norme di salvaguardia.

Il conflitto di interessi
Avvocato Fabio celommi
Riceviamo e trasmettiamo dall'Avv. Fabio Celommi di Roseto


Roseto degli Abruzzi, 9 dicembre 2009

Missiva via fax all'utenza tel. All’Ufficio di Presidenza
del Consiglio Comunale
085/89453670 di Roseto degli Abruzzi (TE)

Alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Teramo

e per conoscenza Agli Organi di Informazione

Oggetto: Consiglio Comunale del giorno 10/12/2009, ore 18,00. Ordine del giorno: Riserva Naturale Regionale Guidata Borsacchio: nomina Commissione Consiliare.



Il Comitato Riserva Naturale Regionale Guidata Borsacchio, in persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede alla via Garibaldi n. 27 di Roseto degli Abruzzi (TE); con riferimento al consiglio comunale del giorno 10/12/2009, ore 18,00, in seduta pubblica straordinaria urgente di prima convocazione, sul seguente ordine del giorno: Riserva Naturale Guidata del Borsacchio. Nomina di Commissione Consiliare;

PREMESSO

i Consiglieri Comunali, come ben noto, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri e di loro parenti o affini sino al quarto grado, ai sensi dell’articolo 78, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

con riferimento all’adozione del P.R.G. o di strumenti pianificatori ad esso equiparabili, il Consiglio Comunale deve accertare la consistenza di proprietà immobiliari situate nel territorio comunale, appartenenti ai singoli Consiglieri Comunali ovvero al loro coniuge ed agli ascendenti e discendenti in linea diretta, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, della Legge Regione Abruzzo n. 18/1983;
i Consiglieri Comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri ovvero del coniuge o di loro parenti o affini sino al quarto grado e devono allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione dei predetti affari, ai sensi dell’articolo 20, commi 1 e 2, dello Statuto del Comune di Roseto degli Abruzzi;

la violazione dell’obbligo di astensione da parte anche di un solo Consigliere Comunale costituisce causa di illegittimità degli atti anche quando la votazione non avrebbe potuto avere altro apprezzabile esito; e sussiste non solo nel caso di partecipazione alla votazione del Consigliere in conflitto di interessi, ma anche nel caso di partecipazione alla discussione (cfr. TAR Lombardia Milano, Sezione II, 19/05/2009, n. 3782). L’obbligo di astensione sorge per il solo fatto che il Consigliere Comunale rivesta una posizione suscettibile di determinare, anche in astratto, un conflitto di interessi (cfr. TAR Lazio Roma, Sezione II, 12/03/2007, n. 2284; TAR Lombardia Brescia, Sezione II, 30/05/2006, n. 648; TAR Lombardia Milano, Sezione I, 19/07/2005, n. 3396; TAR Liguria Genova, Sezione I, 26/05/2004, n. 818; Consiglio di Stato, Sezione IV, 04/11/2003 n. 7050);

il compimento di atti in violazione di norme di legge o di regolamento e la mancata astensione nei casi in cui questa è obbligatoria potrebbe rendere configurabile il reato di abuso d’ufficio ai sensi dell’articolo 323 del codice penale.

Tutto ciò premesso il Comitato Riserva Naturale Regionale Guidata Borsacchio, in persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore,

CHIEDE

di voler verificare l’esistenza, in capo ai Consiglieri Comunali, di proprietà immobiliari personali o del coniuge o di parenti o affini fino al quarto grado;
di voler invitare i Consiglieri in conflitto di interesse ad astenersi dal prendere parte a qualsiasi discussione, anche preliminare o preparatoria, ovvero alla votazione;
di voler ordinare, in caso di inottemperanza all’invito, la trasmissione dei verbali della seduta agli Uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo per l’eventuale esercizio dell’azione penale nei modi di legge;

CHIEDE

inoltre di voler trasmettere copia della presente a tutti i Consiglieri Comunali per le valutazioni del caso.

Con la massima osservanza.

(Avv. Fabio Celommi)


Presidente del Consigliodi Roseto degli Abruzzi Domenico Rega
Riceviamo e trasmettiamo dal Comune di Roseto degli Abruzzi

Consiglio Comunale del 10 dicembre: Precisazioni del Presidente Rega in merito alla disciplina dell’astensione dei Consiglieri

Roseto, 10 dicembre 2009 _ La nota inviata in data odierna dal Presidente e legale rappresentante del “Comitato Riserva Naturale Regionale guidata del Borsacchio”, in merito al Consiglio Comunale di oggi stesso giovedì 10 dicembre 2009 merita una precisazione di tipo Istituzionale che serve a dare la giusta lettura dei fatti.

A tal proposito il Presidente Domenico Rega precisa: < Il punto all’ordine del giorno del Consiglio Comunale odierno non riguarda l’adozione o l’approvazione di uno strumento urbanistico, ma solo ed esclusivamente la nomina di una Commissione Consiliare temporanea paritetica che avrà il compito di produrre un auspicato documento comune da sottoporre successivamente ad approvazione del Consiglio Comunale e da inviare alla II^ Commissione regionale deputata all’esame della materia attinente la Riserva Naturale. Pertanto l’obbligo di astensione in materia di strumenti urbanistici, così come disciplinato dall’articolo 78 del Decreto Legislativo n. 267/2000, non ricorre in riferimento all’ordine del giorno dello stesso Consiglio. La fattispecie dell’incompatibilità infatti prevede l’ astensione da parte degli amministratori solo in caso di discussione e deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. Non è dunque possibile estendere tale obbligo di astensione ad altre attività, non essendo le stesse previste dalla legge. Una tale eventualità comporterebbe di fatto una sostanziale distorsione degli strumenti democratici di partecipazione a scapito dei Consiglieri Comunali>.


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